REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantuno il giorno dodici del mese di gennaio in L'Aquila davanti al Notaio Dott. Franca FANTI, viene costituita l'associazione. Di seguito gli articoli che ne regolano patti e condizioni:
E’ costituita l’Associazione denominata “CENTRO STUDI S.GIOVANNI DA CAPESTRANO”, con sede in Capestrano (L’Aquila) presso il locale convento S.Francesco, in contrada S.Giovanni, edificato per volontà dello stesso S.Giovanni.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione non persegue fini di lucro, né ha carattere politico. Essa ha la scopo di:
Sono soci, oltre le persone fisiche ed Enti promotori, quali risulteranno dall’Atto Costitutivo dell’Associazione, le persone fisiche di qualsiasi nazionalità ed Enti italiani e stranieri, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I primi soci sono quelli che, intervenendo nell’atto costitutivo, sono considerati ad ogni effetto “Soci Fondatori”. I soci che non avranno versato la quota annuale potranno essere considerati dimissionari nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione e quindi dalla data di comunicazione di tale decisione perderanno la qualifica di soci. La qualità di socio si perde oltre per il caso già previsto, per decesso delle persone fisiche, per dimissioni, por morosità o indegnità; la morosità viene dichiarata e comunicata dal Consiglio tramite il suo legale rappresentante; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea e comunicata all’interessato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I soci dell’Associazione sono impegnati a contribuire con il massimo impegno alla sua attività ed al suo sviluppo. Essi non assumono alcuna obbligazione patrimoniale personale all’infuori del versamento della quota annuale. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di essere invitati a tutte le manifestazioni dell’Associazione e di ricevere eventuali pubblicazioni, sintesi di Congressi e quant’altro sarà ritenuto opportuno da parte del Consiglio di Amministrazione.
Sono considerati soci benemeriti dell’Associazione gli Enti Pubblici o privati, Soci o non Soci, che provvederanno con idonei contributi al sostentamento ed al finanziamento della Associazione; sono soci corrispondenti quelli che, indicati dal Consiglio di Amministrazione, svolgono utili attività per l’Ente in Italia ed all’estero. Essi potranno essere invitati dal Consiglio di Amministrazione nelle assemblee senza diritto di voto.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito - dai contributi degli Stati, della Regione, della Provincia, del Comune e di altre persone fisiche o giuridiche; - da eventuali donazioni e lasciti; - da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; - dalle quote sociali; - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L'esercizio sociale sichiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Sono organi dell’Associazione: 1. l’Assemblea dei soci 2. il Consiglio di Amministrazione 3. il Presidente 4. il Vice Presidente 5. il Collegio dei Revisori
L’Assemblea del Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la convoca e ne dirige i lavori; per sua delega, oppure per suo impedimento o per altre indilazionabili ragioni, l’Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Vice Presidente o in mancanza, da un Consigliere delegato dal Presidente. Sono membri dell’Assemblea tutti i Soci fondatori e quelli dell’art.4. Il Sindaco pro-tempore del Comune di Capestrano è membro di diritto dell’Assemblea dei Soci. Il Ministro Provinciale pro-tempore competente sulla Provincia minoritica francescana è membro di diritto dell’Assemblea dei soci. I Soci benemeriti e corrispondenti potranno partecipare all’Assemblea se in invitati dal Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto. L’Assemblea ha le seguenti competenze: a) decide gli indirizzi sulle attività dell’Associazione di cui ha funzioni di controllo; b) determina il numero dei Consiglieri di Amministrazione entro i limiti previsti dal successivo art. 10; c) nomina, revoca e sostituisce i propri componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10; d) nomina e revoca i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; e) attribuisce a terzi la qualità di socio benemerito ai sensi del precedente art. 7; f) delibera le modifiche dello Statuto; g) approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione e corredati dei pareri del Collegio dei Revisori; h) delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui fosse investita dal Consiglio d’Amministrazione; i) delibera l’approvazione dei regolamenti dell’associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale scritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i soci che risultano iscritti da almeno cinque giorni, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, almeno (5) cinque giorni prima dell’adunanza. Nell' avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare e l’ora della eventuale seconda convocazione. L’Assemblea potrà riunirsi in via straordinaria, su convocazione del Consiglio di Amministrazione e, in casi eccezionali, sia dal Presidente sia da due terzi dei soci ogni qualvolta impellenti necessità lo richiedano. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei soci. L’Assemblea decide a maggioranza dei presenti, con esclusione dei voti di astensione. Per modificare l’Atto Costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e l’Assemblea procede all’approvazione delle modifiche con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 6 a n. 9 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o per decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione fra i Soci iscritti chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale. Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica fino alla nomina successiva. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. Per sua delega, oppure per suo impedimento o per altre indilazionabili ragioni, esso sarà presieduto dal Vice Presidente o in mancanza, da un Consigliere delegato dal Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza, od impedimento, dal Vice Presidente, ogni volta che sia necessario. La convocazione è obbligatoria su richiesta motivata sottoscritta dai due terzi dei Consiglieri. In tal caso, constatata la regolarità delle richieste, provvede il Segretario. La convocazione deve essere comunicata, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può essere comunicata ai componenti del Consiglio 24 ore prima. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni deve redigersi verbale redatto su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quest’ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti o fra i soci dell’Associazione. Egli assiste il Presidente nelle sue funzioni, vigila e provvede alla tenuta ed alla conservazione degli atti e documenti della Associazione, dell’archivio pastorale e storico. Anche il Tesoriere-economo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti o fra i soci dell’Associazione; egli provvede agli incassi ed ai pagamenti, alla riscossione delle quote sociali, alla tenuta dei libri contabili ed alla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Centro secondo quanto risulterà dai verbali dell’inventario che egli dovrà aggiornare man mano che se ne verificherà la necessità e che dovranno essere compilati dal Tesoriere-economo dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna. Esso, pertanto, procede alla nomina dei componenti di eventuali comitati d’onore, delle sezioni organizzative di ricerca e di studi, scegliendoli anche fra i non Soci, e precisandone competenze e poteri, come pure alla eventuale nomina di dipendenti dell’Associazione, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza, previa approvazione da parte dell’Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio di Amministrazione: a) nomina e revoca nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente con la maggioranza dei componenti; b) dirige l’attività amministrativa dell’Associazione; c) assume dipendenti, necessari al raggiungimento degli scopi sociali; d) approva i progetti dell’attività dell’Associazione; e) predispone su programmi i bilanci preventivi entro il 30 ottobre e formula i consuntivi al 31 dicembre entro il 30 aprile di ogni anno, li assoggetta all’esame del Collegio dei revisori dei Conti e li sottopone alla definitiva approvazione dell’Assemblea del Soci; f) convoca l’assemblea dei Soci in via ordinaria ed in via straordinaria; g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare tutte o parte delle sue funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente; per gli atti di straordinaria amministrazione la delega va conferita con regolare deliberazione da redigere nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; in tale ipotesi il legale rappresentante dell’Associazione è formalmente autorizzato a riscuotere contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, di eventuali Stati ed Enti stranieri e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, rilasciandone quietanza liberatoria.
Sono membri aggiunti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione due Assistenti Spirituali, nominati dall’Ordinario Militare e dal Padre Provinciale competente dell’Ordine Francescano. Essi partecipano alle riunioni con diritto di parola e con voto consultivo e non deliberante. Agli Assistenti Spirituali è demandata la tutela morale e religiosa dell’Associazione e dei Soci; cooperano alla predisposizione dei programmi annuali di formazione e di attività.
La rappresentanza legale e la firma a nome dell’Associazione spettano al Presidente del C.d.A. o, in caso di sua delega o grave impedimento, al Vice-Presidente. Il Presidente: a) rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti esterni; b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci e ne dirige i lavori; c) convoca e presiede il C.d.A. e ne dirige i lavori; d) sovrintende al buon funzionamento dell'ente; e) firma la corrispondenza e gli atti del C.d.A., vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni; f) cura l'esecuzione delle delibere del C.d.A. ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale dell’Associazione; g) cura i progetti da presentare alla discussione del C.d.A; h) può delegare singoli compiti al vice-Presidente o ai componenti del C.d.A.
Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso sua assenza o impedimento, secondo le previsioni del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente d’Onore dell’Associazione o uno o più soci onorari fra persone di chiara fama.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente d’Onore dell’Associazione o uno o più soci onorari fra persone di chiara fama.
Ogni tre anni, entro dieci giorni successivi alla elezione, il Collegio designa tra i suoi componenti il proprio Presidente ed il proprio Segretario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito specifico di esaminare i bilanci consuntivi e relativa documentazione contabile, nonché di esprimere motivato parere. A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere al Collegio, entro il 1° luglio di ogni anno, i bilanci consuntivi e relativa documentazione. Il Parere motivato deve essere reso entro il 31 luglio successivo, salvo proroga da accordare dal Consiglio di Amministrazione per giusti motivi. Entro gli stessi termini il Collegio esaminerà, esprimendo motivato parere, anche i bilanci preventivi. Degli esami e delle relazioni del Collegio dovrà redigersi regolare verbale nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti firmato dal Presidente e dal Segretario.
Lo Scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre (3) Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.
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